INDAGINI PER LA MORTE DI UN LAVORATORE UTILIZZATO IN MANSIONI PERICOLOSE

In data 21 ottobre 2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di una persona, in relazione alle ipotesi di reato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), di “omicidio e sfruttamento del lavoro continuato”, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto esponendo il lavoratore sfruttato ad una situazione di grave pericolo, a seguito della quale ne derivava la morte.

  1. La misura è stata eseguita in data odierna dal personale della Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle (BA) con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari.
  2. In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, le risultanze poste a fondamento del provvedimento inquadrano il ruolo e le presunte responsabilità dell’indagato nell’omicidio del lavoratore PETRAMALA Giuseppe. Il provvedimento costituisce lo sviluppo di un’articolata attività investigativa scaturita della morte dell’uomo avvenuta il 16 ottobre 2024, allorquando i militari della Stazione Carabinieri di Putignano intervenivano presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale “Santa Maria degli Angeli” a seguito del decesso, per una presunta caduta domestica dalle scale, di Petramala Giuseppe. Nello specifico, i successivi approfondimenti condotti dai militari della Compagnia di Gioia del Colle hanno consentito di ricondurre le cause del decesso ad un incidente sul lavoro avvenuto durante la raccolta dell’olive, a seguito del quale il lavoratore non veniva trasportato immediatamente in ospedale. Nella circostanza, nonostante le gravissime condizioni, dapprima l’indagato accompagnava la vittima presso la propria azienda e successivamente presso la propria abitazione per cercare di nascondere le modalità ed il luogo dell’infortunio.

Ad ulteriore riscontro dell’attività svolta dai militari, emergeva, al momento, la responsabilità dell’indagato di aver impiegato la vittima, per alcuni anni, alle proprie dipendenze sottopagandola, senza un regolare contratto di lavoro, in mansioni pericolose, senza dispositivi di protezione, senza aver ricevuto adeguata formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro nonché approfittandone dello stato di bisogno economico. In particolare la corresponsione della retribuzione avveniva, in considerazione di quanto accertato fino a questo momento, in modo difforme dal contratto di lavoro delocalizzato alla provincia di Bari e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Avvertenza sulla presunzione di innocenza:

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.

Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p., e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.

Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.

Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.

Avvertenza sull’interesse pubblico:

Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:

  • dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;
  • dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;
  • dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.

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