In data 22 ottobre 2026, nell’ambito di un procedimento penale pendente nella fase delle indagini preliminari dinanzi a questo Ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha emesso ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di 2 persone, in relazione alle ipotesi di reato (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), a vario titolo, di “concorso in omicidio pluriaggravato dalla premeditazione”, “detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo”, con l’ulteriore aggravante dell’aver commesso il fatto con “metodo mafioso” e al fine di agevolare l’associazione mafioso-camorristica riconducibile al clan Capriati di Bari Vecchia e al clan Parisi-Palermiti di Japigia, contrapposte al clan Strisciuglio.
- La misura è stata eseguita in data odierna dal personale del Nucleo Investigativo Carabinieri di Bari.
- In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, le risultanze poste a fondamento del provvedimento inquadrano i ruoli e le presunte responsabilità degli odierni indagati nell’ omicidio di LOPEZ Ivan, avvenuto a Bari, sul lungomare IX Maggio (quartiere San Girolamo), la sera del 29 settembre 2021. Il provvedimento costituisce l’ulteriore sviluppo di un’articolata attività investigativa che, a giugno 2023, aveva già condotto all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di altre due persone (una delle quali successivamente condannata in primo grado all’ergastolo quale mandante e esecutore materiale e l’altra a 4 anni di reclusione per il furto dell’autovettura usata nell’agguato). Nello specifico, le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli odierni destinatari della misura cautelare, attribuendo ad uno degli indagati il ruolo di ulteriore esecutore materiale dell’azione di fuoco che ha cagionato la morte della vittima con l’esplosione di multipli colpi d’arma da fuoco e al secondo indiziato la responsabilità a nel medesimo delitto, per aver contribuito a rafforzare il proposito criminoso e fornito al correo un falso alibi, preordinato e precostituito (simulandone la presenza presso uno stadio fuori regione in occasione di un incontro di calcio la sera stessa del delitto).
Il movente dell’agguato è stato ricostruito nell’ambito di gravi attriti e contrapposizioni tra consorterie mafiose cittadine: la decisione omicidiaria è maturata a titolo di ritorsione e vendetta a seguito delle reiterate estorsioni subite da uno dei presunti responsabili da parte di esponenti del clan Strisciuglio, spingendo i promotori dell’agguato ad avvalersi della protezione e del sostegno del clan Capriati per riaffermare la propria forza intimidatrice sul territorio.
Avvertenza sulla presunzione di innocenza:
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti, nonché la stessa misura cautelare, hanno natura provvisoria, La misura cautelare è fondata su un giudizio di mera probabilità (gravi indizi di colpevolezza) e non costituisce in alcun modo accertamento di responsabilità.
Le persone sottoposte alle indagini non possono essere indicate come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art, 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 1 15-bis c.p.p., e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Esse hanno diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.
Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione, della decisione cautelare e dell’accertamento definitivo della responsabilità: solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.
Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
Avvertenza sull’interesse pubblico:
Le specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la diffusione delle descritte informazioni possono essere ravvisate, tra l’altro, in funzione:
- dell’interesse dell’opinione pubblica ad essere informata di atti di indagine di rilievo;
- dell’interesse dei mezzi di informazione ad acquisire legittimamente notizie idonee a consentire l’esercizio del diritto costituzionale di informazione, in ragione delle qualità dei soggetti coinvolti o della rilevanza dei fatti;
- dell’interesse di evitare la diffusione di notizie errate, fuorvianti o nocive fornendo, al contrario, informazioni puntuali e tempestive.


