LEGITTIMI GLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO DI SANTERAMO

 Il neo comandante la polizia municipale di Santeramo Magg. Dott. Vincenzo  Caporusso chiarisce la questione della legittimità degli stalli blu sollevata da “Santeramo in movimento”.

 caporusso

“Ritengo doveroso premettere che spesso le norme (leggi, d.lgs., d.l., regolamenti, ecc.) non sono chiare alla percezione sia dell’operatore tenuto a farle rispettare, che del cittadino tenuto a rispettarle, prova ne è l’apparente contraddizione evidenziata nella Vs. nota, dove esponete che “sembrerebbe quasi, che nei centri abitati il Codice della strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 comma 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”. Conseguentemente, sempre più spesso, i ministeri e la magistratura competenti sono chiamati a dirimere i dubbi interpretativi o giudicare nei contenziosi instauratisi.

Nel caso di specie, nel 2011, un Comune della nostra Regione ha richiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale (riguardante specificatamente la materia dei parcheggi a pagamento), il quale con propria nota n. 2292 del 21/04/2011 ha rilasciato il seguente parere: “l’art. 3, co. 7 del vigente Codice della strada definisce la carreggiata come “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (art. 40, co. 3, 8,9 e 10-lett. “a”) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l’art. 139, co. 10 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada, chiarisce che le “strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per l’effettuazione delle manovre connesse con la sosta”. Di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perché delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli ed utilizzabile solo per l’effettuazione delle manovre necessarie connesse con la sosta. Peraltro, l’art. 149 del citato Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilità di diversi colori (bianco, giallo, blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tali definizioni, quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stalli stessi non sono da ritenersi all’interno di essa, bensì all’esterno ed in base al ricordato art. 149 non è necessario tracciare, contestualmente, agli stalli di sosta un’ulteriore striscia di margine di colore bianco.

Il tal senso si era già espressa la Suprema Corte di Cassazione (Sez. I – 22 febbraio 2007 n. 4172), la quale, dovendo decidere nel merito, ha rigettato l’opposizione che aveva dichiarato illegittima l’ordinanza sindacale di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l’area di sosta, in assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all’esterno della carreggiata, sostenendo che “in materia di circolazione stradale, la “carreggiata”, a norma dell’art. 3 cds, è la parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e normalmente delimitata ai lati da strisce di margine. Peraltro, è priva di rilevanza l’assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli.

In tal senso si è altresì espresso il “Giudice di pace di Acquaviva delle Fonti” territorialmente competente per Santeramo in Colle, con provvedimento n. 225/12 R.G. del 07.11.2013 con il quale rigettava il ricorso di un cittadino sanzionato per tale fattispecie.

In merito all’ultimo quesito posto, circa il posizionamento degli stalli di sosta a meno di metri 5 dall’intersezione, la risposta è insita nel disposto dello stesso art. 158 comma 1 lett. f), il quale recita: La fermata e la sosta sono vietate…. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. E’ del tutto evidente che se l’ente proprietario della strada ha ritenuto di posizionare uno stallo, riferito a qualsiasi tipo di sosta, a meno di 5 metri dall’intersezione, lo ha fatto in maniera del tutto legittima, in quanto la delimitazione dello stallo è di per sé “una segnalazione”.

 

 

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