La mia risposta alla “lezioncina” (cit. usata nei miei confronti in CC.) di diritto tributario di Michele Digregorio sulla Questione Tassa rifiuti della Casa di riposo – “G Simone – V. Calabrese”
Nei giorni scorsi il consigliere di minoranza Digregorio ha diramato a mezzo stampa alcune considerazioni sulla questione Tassa rifiuti della Casa di riposo – “G Simone – V. Calabrese” da me sollevata nell’ultimo consiglio comunale.
In merito si osserva:
- Il soggetto gestore dell’immobile, in virtù di convenzione stipulata col Comune di Santeramo in Colle, svolge attività di assistenza agli anziani consistente nel servizio di ristoro, pulizia e ospitalità diurna e notturna con propria autonomia, organizzazione di lavoro e di mezzi e con rischio di gestione a suo esclusivo carico, nei confronti degli anziani autosufficienti e non che ne facciano richiesta di accoglienza nella struttura. Chiaro è che non trattasi di servizio pubblico – rientrante nella previsione dell’art 10 del Regolamento Tarsu comunale – ma di attività autonoma non esercitata per conto del comune con obbligo quindi di corrispondere tutti gli oneri tributari relativi all’immobile, quindi anche la Tari.
- Riguardo alla “esenzione di fatto” dovuta per la mancata adozione di una tariffa per la specifica tipologia di occupazione si evidenzia che ciò non è contemplato da alcuna normativa in quanto le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore affinità sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Immaginiamo se il comune dovesse adottare tante tariffe quante sono le tipologie di attività esistenti, ne avremmo a centinaia!! o se può permettersi di non far pagare la Tari a tutte gli esercizi che ne sono sprovvisti per il semplice fatto di non aver previsto una tariffa esclusiva per ognuno.
A completamento e per dovuta informazione, si evidenzia che il Comune di Santeramo ha previsto, nel già citato regolamento Tarsu valido fino al 2013, all’art. 16 la Categoria 5 – Alberghi, pensioni, case di riposo, ospedali e istituti di cura pubblici e privati…… Con l’introduzione del regime Tari, a partire dal 2014, in assenza di tale specifica categoria di tassazione è pienamente adottabile il principio di affinità menzionato previsto nel regolamento Tari vigente.
Ad ogni modo il contribuente che sostiene di ricevere atti d’imposizione ritenuti illegittimi o errati può utilizzare tutti gli strumenti normativi a disposizione per contestarne il contenuto nelle sedi opportune.
Infine, noi amministriamo da pochissimi mesi e lo stiamo facendo, evitando la prescrizione dei tributi dovuti, ma come mai in questi anni nessun amministratore si è accorto di questa situazione e nessuno ha mai avviato un accertamento tributario?
Fabrizio Flavio Baldassarre
Sindaco di Santeramo in Colle