La notifica non può essere fatta a mezzo delle “poste private”.
Domanda:
Nel mese di dicembre 2017 ho ricevuto, tramite poste private, l’Avviso di Accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012. Vorrei sapere se detta modalità di notifica è valida.
Risposta:
Premesso che,
– il legislatore ha individuato le Poste Italiane SpA quale fornitore universale dei servizi postali (art. 23 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261), mentre l’art. 4, primo comma lett. a), del D.Lgs. n. 261/1999 stabilisce che “Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni” (tra questi vanno compresi gli atti tributari e sostanziali e processuali);
– l’art. 1, comma 57 lett. b), delle legge 4 agosto 2017 n. 124 ha abrogato, con decorrenza dal 10/09/2017, l’art. 4 del D.lgs. n. 261/1999 e, quindi, di fatto è stata completata la liberalizzazione del servizio con la soppressione della esclusiva alla società Poste Italiane SpA quale fornitore universale del servizio;
– alla lett. c) dell’art. 1, comma 57, della legge 124/2017 è stato disposto “all’articolo 5, comma 2, (D.Lgs. n. 261/1999) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi.”;
– l’art. 1, comma 58, della legge n. 124/2017 dispone “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.”.
Conclusioni:
In assenza del rilascio delle “nuove licenze individuali” la notifica degli Avvisi di accertamento, a mezzo del servizio postale, deve avvenire per il tramite del gestore del servizio universale (Poste Italiane SpA), ciò comporta che ove la notifica del predetto Avviso di accertamento IMU è stata effettuata da una società privata non munita della “licenza individuale” così come disposto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 124/2017 la stessa deve essere ritenuta giuridicamente inesistente in quanto avvenuta con modalità non contemplate dall’ordinamento giuridico. In questo senso si è espressa la S.C. di Cassazione con la recentissima sentenza n. 234/2018 deposita il giorno 8 gennaio 2018 (richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale: SS.UU. 13452/17, 14916/16, 15347/15 e 27021/14; Ord. 19467/16, 13887/17, 2262/13, 3932/11, 11095/08 e 20440/06) proprio in materia di un Accertamento ICI.
Per completezza è opportuno precisare che la proposizione del ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria non sana il vizio di notificazione, ma è rivolto unicamente all’ottenimento di una sentenza che ne dichiara la inesistenza giuridica della “notifica” e, quindi, la nullità dell’atto di accertamento.
Per parte sua il Comune potrà ripetere la notifica dell’atto se ancora nei termini.
Per quanto riguarda i Tributi locali il comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006 dispone: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Il successivo comma 163 detta altra cadenza temporale imponendo di notificare il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Da queste norme si deduce che per l’anno 2012 il 31 dicembre 2017 sono definitivamente scaduti i termini per procedere alla emissione dell’Avviso di accertamento.
Michele Di Gregorio
Consigliere comunale