L’ex sindaco Michele Di Gregorio chiarisce alcuni importanti aspetti legati all’aggiudicazione della gara sulla mensa scolastica.
Da più parti mi è stato sollecitato di meglio chiarire quanto sinteticamente ho riportato in un post del sito “Santeramo.it” e nella mia pagina facebook a commento di un articolo pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”.
Ove dalla mia disamina dovesse emergere qualche errore di valutazione e/o interpretazione delle norme di diritto, chiedo scusa, di certo quello che conta è la (mancata) volontà politica della Amministrazione comunale guidata dal Sindaco D’Ambrosio in merito a questa incresciosa questione che coinvolge tantissime famiglie.
Allo stato attuale, almeno per quanto mi è dato sapere, si è in presenza della sola aggiudicazione definitiva della Gara a favore della società “La Cascina Global Service s.r.l.” in forza della Determina del Dirigente del settore datata 30 settembre 2015, quindi manca la sottoscrizione del contratto e l’inizio della esecuzione del servizio.
I fatti riguardanti il coinvolgimento della società “La Cascina Global Service s.r.l.” sono a tutti noti (ritengo che anche il Sindaco D’Ambrosio, il Dirigente del settore e la Giunta comunale li avranno letti sui quotidiani nazionali), così come è noto che il Prefetto di Roma con provvedimento del 22 giugno scorso aveva disposto “l’interdittiva antimafia” a carico della predetta società e di tutte quelle appartenenti allo stesso Gruppo.
In data 2 luglio 2015 il Prefetto di Roma, con Provvedimento n. 185626, disponeva la straordinaria e temporanea gestione del Gruppo ai sensi dell’art. 32 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione) del D.L. 24/06/2014 n. 90 e convertito in Legge 11/08/2014 n. 114 , provvedendo alla nomina dei Commissari.
Il primo capoverso dell’ultimo comma dell’art. 32 della Legge n. 114/2015 dispone <<Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159>> Dalla norma appena citata si rileva, pertanto, che lo spirito è quello della “conservazione dei contratti” già in essere e/o il completamento degli stessi, mentre nel caso in cui non è stato stipulato alcun contratto, ma si è in presenza della sola aggiudicazione definitiva (come appunto è il caso del nostro comune) è suscettibile di “revoca” in tutti i casi in cui è intervenuta una interdizione ai sensi degli art. 91, 92, 93 e 94 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia).
Lo stesso provvedimento del Prefetto di Roma di nomina dei Commissari per la temporanea gestione straordinaria, a mio parere, non può trovare alcuna valida applicazione nel caso del nostro Comune, in quanto la Gara di appalto si è svolta nella vigenza dei precedenti Amministratori della società “La Cascina Global Service s.r.l.” e, quindi, resta valido ed efficace il Provvedimento di “interdizione” emesso dallo stesso Prefetto di Roma in data 22/06/2015.
Il Primo comma dell’art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) della Legge 7/8/1990 n. 241 prevede espressamente <<Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.>>, nel caso del nostro Comune, peraltro, siamo in presenza di un Provvedimento che non ha ancora iniziato l’espletamento dei propri effetti perché manca sia la sottoscrizione del contratto che sopratutto l’inizio del servizio della mensa scolastica.
Il primo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che <<La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ….>>, nel nostro caso non siamo ancora in presenza di contratto sottoscritto, peraltro l’Amministrazione comunale è stata colpevolmente inerme nella fase precedente quando avrebbe potuto più agevolmente dare indirizzo al Dirigente del settore per l’annullamento della procedura di gara alla luce del coinvolgimento della società “La Cascina Global Service s.r.l.” nelle indagini di “mafia capitale”, così come hanno fatto tante altre pubbliche Amministrazioni.
Personalmente mi chiedo.
- Perché il Sindaco D’Ambrosio nel momento in cui è venuto a conoscenza del coinvolgimento della società “La Cascina Global Service s.r.l.” nell’indagine di Roma mafia capitale non ha provveduto a dare indirizzo al Dirigente del settore di sospendere le procedure di gara ai sensi del secondo comma dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1900 (L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge) ?
- E’ certamente vero che le procedure delle Gare d’appalto sono atti di gestione e come tale appartenenti alla sfera di competenza dei Dirigenti, ma è altrettanto incontrovertibile che resta in capo alla Amministrazione il potere di “indirizzo e controllo” e, quindi, perché il Sindaco D’Ambrosio non ha preso carta e penna ed in virtù dei propri poteri non ha dato l’indirizzo di sospensione della procedura di Gara ai sensi dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1900, in presenza del provvedimento (interdittiva antimafia) del Prefetto di Roma datato 22 giugno 2015 ?
- Perché la Giunta comunale, stante l’inerzia del Sindaco D’Ambrosio, su iniziativa dell’Assessore al ramo non ha adottato un Provvedimento di indirizzo per la sospensione delle procedura di Gara ai sensi dell’art. 21-quater della Legge n. 241/1990 ?
In conclusione,
Il Sindaco D’Ambrosio, a ben vedere non solo ha tutti i poteri per intervenire, ma sopratutto ha l’obbligo di dare indirizzo al Dirigente del settore affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti della Determina dirigenziale perché in contrasto con il Decreto prefettizio n. 175521 del 22/06/2015 nonché di REVOCARE l’aggiudicazione definitiva della Gara di appalto ai sensi dell’art. 94, comma 1, 2 e 4, del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia). Il tutto nel chiaro e legittimo rispetto dei ruoli e dei poteri tra l’Organo politico e quello di gestione, ed evidentemente nel caso in cui il Dirigente si rendesse inadempiente il Sindaco D’Ambrosio e/o la Giunta comunale potrà adottare i provvedimenti disciplinari e nel caso anche la RIMOZIONE dall’incarico.
La preoccupazione delle famiglie non è solo riferita alla eventuale qualità del servizio di mensa scolastica, ma anche perché non si vuole premiare una società che è stata coinvolta in una delicata indagine per “mafia”.
Se il Sindaco e la stessa Amministrazione comunale si ostina a non voler intervenire, lascio a Voi cari concittadini le conclusioni.
Michele Di Gregorio
già Sindaco di Santeramo