{"id":1526,"date":"2014-11-24T10:23:51","date_gmt":"2014-11-24T09:23:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.santeramo.it\/?p=1526"},"modified":"2014-11-24T10:24:06","modified_gmt":"2014-11-24T09:24:06","slug":"legittimi-gli-stalli-di-sosta-a-pagamento-di-santeramo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/legittimi-gli-stalli-di-sosta-a-pagamento-di-santeramo\/","title":{"rendered":"LEGITTIMI GLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO DI SANTERAMO"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>\u00a0Il neo comandante la polizia municipale di Santeramo Magg. Dott. Vincenzo \u00a0Caporusso chiarisce la questione della legittimit\u00e0 degli stalli blu sollevata da &#8220;Santeramo in movimento&#8221;.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1528 alignright\" src=\"https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso.jpg\" alt=\"caporusso\" width=\"310\" height=\"310\" srcset=\"https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso.jpg 568w, https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.santeramo.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/caporusso-55x55.jpg 55w\" sizes=\"auto, (max-width: 310px) 100vw, 310px\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cRitengo doveroso premettere che spesso le norme (leggi, d.lgs., d.l., regolamenti, ecc.) non sono chiare alla percezione sia dell\u2019operatore tenuto a farle rispettare, che del cittadino tenuto a rispettarle, prova ne \u00e8 l\u2019apparente contraddizione evidenziata nella Vs. nota, dove esponete che \u201c<em>sembrerebbe quasi, che nei centri abitati il Codice della strada non ammetta la sosta se non fuori dalla carreggiata, in contrasto con quanto stabilito dall\u2019art. 157 comma 2 C.d.S., dove si afferma invece che la sosta si effettua posizionando il veicolo \u201cil pi\u00f9 vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia\u201d<\/em>. Conseguentemente, sempre pi\u00f9 spesso, i ministeri e la magistratura competenti sono chiamati a dirimere i dubbi interpretativi o giudicare nei contenziosi instauratisi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, nel 2011, un Comune della nostra Regione ha richiesto un parere al <strong><em>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti \u2013 Dipartimento per i Trasporti Terrestri \u2013 Direzione Generale per la Sicurezza Stradale<\/em><\/strong> (riguardante specificatamente la materia dei parcheggi a pagamento), il quale con propria nota n. 2292 del 21\/04\/2011 ha rilasciato il seguente parere: \u201c<em>l\u2019art. 3, co. 7 del vigente Codice della strada definisce la carreggiata come \u201cparte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa \u00e8 composta da una o pi\u00f9 corsie di marcia ed in genere \u00e8 pavimentata e delimitata da strisce di margine\u201d. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (art. 40, co. 3, 8,9 e 10-lett. \u201ca\u201d) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l\u2019art. 139, co. 10 del Regolamento per l\u2019Esecuzione del Codice della Strada, chiarisce che le \u201cstrisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per l\u2019effettuazione delle manovre connesse con la sosta\u201d. Di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perch\u00e9 delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli ed utilizzabile solo per l\u2019effettuazione delle manovre necessarie connesse con la sosta. Peraltro, l\u2019art. 149 del citato Regolamento per l\u2019Esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilit\u00e0 di diversi colori (bianco, giallo, blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tali definizioni,\u00a0quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stalli stessi non sono da ritenersi all\u2019interno di essa, bens\u00ec all\u2019esterno ed in base al ricordato art. 149 non \u00e8 necessario tracciare, contestualmente, agli stalli di sosta un\u2019ulteriore striscia di margine di colore bianco. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tal senso si era gi\u00e0 espressa la <strong><em>Suprema Corte di Cassazione<\/em><\/strong> (<em>Sez. I \u2013 22 febbraio 2007 n. 4172<\/em>), la quale, dovendo decidere nel merito, ha rigettato l\u2019opposizione che aveva dichiarato illegittima l\u2019ordinanza sindacale di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l\u2019area di sosta, in assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all\u2019esterno della carreggiata, sostenendo che \u201c<em>in materia di circolazione stradale, la \u201ccarreggiata\u201d, a norma dell\u2019art. 3 cds, \u00e8 la parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e normalmente delimitata ai lati da strisce di margine. Peraltro, \u00e8 priva di rilevanza l\u2019assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tal senso si \u00e8 altres\u00ec espresso il \u201c<strong>Giudice di pace di Acquaviva delle Fonti<\/strong>\u201d territorialmente competente per Santeramo in Colle, con provvedimento n. 225\/12 R.G. del 07.11.2013 con il quale rigettava il ricorso di un cittadino sanzionato per tale fattispecie.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito all\u2019ultimo quesito posto, circa il posizionamento degli stalli di sosta a meno di metri 5 dall\u2019intersezione, la risposta \u00e8 insita nel disposto dello stesso art. 158 comma 1 lett. f), il quale recita: <em>La fermata e la sosta sono vietate\u2026. nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimit\u00e0 delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo pi\u00f9 vicino della carreggiata trasversale, <strong>salvo diversa segnalazione.<\/strong> <\/em>E\u2019 del tutto evidente che se l\u2019ente proprietario della strada ha ritenuto di posizionare uno stallo, riferito a qualsiasi tipo di sosta, a meno di 5 metri dall\u2019intersezione, lo ha fatto in maniera del tutto legittima, in quanto la delimitazione dello stallo \u00e8 di per s\u00e9 \u201cuna segnalazione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Il neo comandante la polizia municipale di Santeramo Magg. 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